Sicurezza sul lavoro: Nuovo Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016 relativo alla formazione del RSPP e ASPP
La Conferenza Stato Regioni ha pubblicato in data 07 Luglio 2016, il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Il nuovo Accordo sostituisce quindi il precedente datato 26 Gennaio 2016 entrando in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione in Gazzetta.
Pur essendo un documento per lo più diretto ai RSPP e ASPP, all’interno dello stesso sono anche indicate delle modifiche apportate all’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 per la formazione dei Lavoratori, che sono quindi di interesse per ogni azienda. Ed i lavoratori devono assolutamente conoscerne il contenuto.
In breve, segnaliamo che è stato modificato l’iter formativo del RSPP e ASPP. Previsto un modulo B comune per molti settori e dei moduli B specialistici per altre aree: agricoltura e pesca, costruzioni, sanità, chimico e petrolchimico. Precedentemente erano previsti 9 moduli B per singolo macrosettore. Al comma 8 è indicato il riconoscimento della formazione pregressa per chi ha seguito i corsi secondo la modalità precedente:
“Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.”
Al comma 9 è indicata la variazione di ore necessarie per l’aggiornamento quinquennale delle figure sopra. Vengono quindi ridotte a 40 ore, per gli RSPP, e a 20 ore per gli ASPP. L’aggiornamento è consentito per tutto il monte ore in modalità e-learning. La partecipazione a convegni e seminari è valida quale aggiornamento e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo e quindi, 10 ore per ASPP e 20 ore per RSPP. Viene riconosciuto come aggiornamento anche la partecipazione a corsi di formazione per formatore ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. Qualora non si partecipi per tempo ai corsi di aggiornamento decade l’abilitazione per le due figure sino alla partecipazione al corso. Sin da subito è possibile procedere al corso di aggiornamento con le nuove modalità e durate introdotte dall’Accordo.
Al comma 10 vengono invece indicati i requisiti che devono possedere i docenti che vogliono organizzare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Viene quindi esteso il requisito previsto dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 anche per altre tipologie di corsi, oltre quelli già previsti: formazione generale e specifica.
Viene inoltre consentito al datore di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di RSPP di provvedere direttamente alla formazione del proprio personale (lavoratori, dirigenti e preposti), rispettando modalità e programmi previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, anche se sprovvisto dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (requisiti formatori).
Aspetto finalmente chiarito e molto importante è quello previsto al comma 12.2.
“Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella dl cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro e tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti un livello di rischio medio o alto.”
Al comma 12.5 vengono invece indicate modifiche relative agli obblighi in capo al datore di lavoro che ha contratti di somministrazione lavoro. E’ ora compito del somministratore e non dell’utilizzatore procedere alla formazione generale e specifica dei lavoratori. Deroghe possono essere previste qualora indicate nel contratto stipulato tra le parti.
Al comma 12.7 viene invece indicata una importante novità per al aziende classificate a rischio basso. E’ quindi consentita la formazione in e-learning sia per il corso di formazione generale così come per il corso di formazione specifica dei lavoratori. Ci vorranno comunque tempi tecnici affinché le singole piattaforme aggiornino i loro corsi.
Al capo 14 sono previste invece le disposizioni transitorie per la formazione del RSPP e ASPP.
“ln fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.”
Nell’allegato III del documento sono invece indicati i riconoscimenti formativi per quelle figure che vogliono esercitare o vogliono ottenere una nuova specializzazione o che più semplicemente hanno modificato il loro ruolo in azienda e devono partecipare ad altri corsi di formazione (es. dirigente o RSPP o ASPP).