TOSCANA – Interno – Calamità naturali ed assenze dal servizio
I casi di Ravenna, Forlì, Ancona, Foggia, etc… sono stati emblematici per la risoluzione delle difficoltà legate alle assenze in caso di calamità naturali.
Finalmente questi colleghi (anche di altre provincie) ottengono giustizia: Recupero del riposo settimanale non usufruito e permesso retribuito per gli assenti.
Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto grazie alla tenacia ed alla bontà delle azioni del nostro Sindacato!
Anche in Toscana la notizia è stata accolta entusiasticamente da tutti i colleghi anche perché la nostra regione è notoriamente interessata ultimamente da eventi naturali avversi che hanno reso difficile il recarsi nelle sedi di lavoro.
Ma vediamo i fatti. Era dal giorno dopo le famose nevicate del 2012 che ci siamo subito attivati (vedi da ultimo il Flash n.2 del 22/01/13) per garantire ai colleghi delle province colpite dalle calamità naturali del 2012 ad ottenere nient’altro che quanto previsto da contratto.
Il tragitto è stato lungo, eppure la nostra richiesta sembrava quasi inutile alla luce di quanto espressamente previsto dall’art.17, comma 2, CCNL 94-97 modificato dal CCNL integrativo 98/01: “ Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore”.
E di quanto anche afferma riguardo alla reperibilità l’art. 8 dell’Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro del 12/01/96: “In caso di chiamata in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.”
Sembrava facile fare la sintesi e riconoscere al personale che aveva lavorato (anche poche ore) il recupero del giorno di riposo settimanale non usufruito e per coloro “costretti” a casa dall’ordinanza prefettizia di chiusura degli Uffici la certificazione istituzionale dell’assenza.
La nostra continua sollecitazione ha spinto più recentemente l’Amministrazione a rivolgere nuovi quesiti e solo ora il Ministero dell’Interno rappresenta che :
“la sussistenza di un provvedimento autoritativo derivante da cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del lavoratore impedisce in modo oggettivo ed assoluto l’espletamento della prestazione, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa, fermo restando l’obbligo della corresponsione della retribuzione nelle giornate interessate”
Finalmente, quindi, così come peraltro già accade in altre Amministrazioni, il Ministero dell’Interno scioglie gli annosi dubbi convenendone così che, per le giornate interessate dalle ordinanze prefettizie di chiusura degli uffici, potrà essere concesso un permesso compensativo per i colleghi che sono risultati assenti in ragione dell’ordinanza stessa. Per color, invece, che hanno comunque prestato servizio in quegli stessi giorni dovrà essere concessa anche il recupero della giornata lavorativa.
Ugl-INTESA – Flash 2013 n 30 – Ravenna Forli Ancona acc giutizia su recupero festivo
Ugl-INTESA – Flash 2013 n 2 Assenze eventi meteorologici eccezionali