NON VERRÀ SOPPRESSO IL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ
Tra gli emendamenti approvati nel testo finale della Spending Review, c’è quello che salva dalla soppressione il Comitato Nazionale di Parità e la Rete Nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.
Art.12 comma 20
“A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano.
Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all’articolo 8 ed all’articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.”