Giustizia: Criticità per l’applicazione della circolare sulla videoconferenza alle udienze
2023 – Anno della Realizzazione
La situazione negli uffici giudiziari d’Italia ed in particolare della nostra regione Toscana, sta davvero mettendo a dura prova il personale. Agli organici, all’organizzazione ed alla logistica si va ora sommando la circolare sulla videoconferenza nelle udienze. Per questo a livello nazionale abbiamo dovuto effettuare subito un intervento. Abbiamo ora bisogno del sostegno di tutti i lavoratori per far si che si possa arrivare ad un annullamento della circolare.
Abbiamo scritto …
Con riferimento all’oggetto, rilevato che:
- CONFINTESA FP ha fin da subito ritenuto illegittima l’attribuzione delle mansioni di videoconferenza, avvenuta con Circolare DGSIA del 06.03.2023, al personale della giustizia addetto all’assistenza in udienza.
- CONFINTESA FP ha, conseguentemente, trasmesso delle note sia livello nazionale chiedendo l’immediata revoca della Circolare (cfr. nota 04/07/2023, prot.103) sia a livello locale laddove i Capi degli Uffici, applicando una circolare illegittima, hanno diffuso Ordini di servizio imponendo attività non previste dal CCNL senza alcun supporto né formazione, accentuando la difficoltà del personale già stanco e preoccupato ( Cfr. note al Tribunale di S.M.C.V. e Tribunale di Lecco).
- L’Amministrazione centrale accogliendo la richiesta, anche di CONFINTESA FP, di una riunione urgente in data 12 c.m. ha ascoltato le argomentazioni cristallizzate per le vie brevi da CONFINTESA FP riservandosi di valutare l’attribuzione delle mansioni a personale tecnico specializzato.
- Allo stato, la Circolare non è stata revocata, i Capi Uffici continuano ad applicarla ed il personale è esausto e “ fortemente adirato” per le mancanze, i ritardi ed i comportamenti dell’Amministrazione.
- È noto a tutti, o dovrebbe esserlo, che le circolari non hanno carattere normativo, ma rappresentano lo strumento mediante il quale l’Amministrazione fornisce indicazioni in via generale ed astratta in ordine alle modalità con cui dovranno comportarsi in futuro i propri dipendenti ed i propri uffici. Rientrano dunque, a differenza dei regolamenti, nel genus degli atti interni dell’Amministrazione e possono avere diverso contenuto, potendo dettare disposizioni sull’organizzazione degli uffici, dare semplice notizia di determinazioni adottate da organi superiori, notificare ordini interni o partecipazioni, diffide, ecc.” (TAR Basilicata – Potenza, sentenza 28 marzo 2000, n. 197). Il Consiglio di Stato n. 7521 del 2010 ha ribadito un indirizzo già consolidato in giurisprudenza, stabilendo che tali atti sono diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.5.2005, nr. 2768). Ne discende che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto applicativo di essa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.4.2003, n. 1894).
- Tutto questo per dire che da un lato la DGSIA, con la Circolare in oggetto, ha oltrepassato i suoi limiti funzionali (non essendo competente in alcun modo ad incidere sull’attribuzione di mansioni del personale giudiziario), dall’altro il DOG non è intervenuta rilevando né “l’incompetenza per materia” né la contrarietà al CCNI vigente e, infine, i Capi degli Uffici non hanno in alcun modo pensato di disapplicare una “Circolare del Superiore Ministero” per quanto ne abbiano ogni potere/dovere.
- A questo scenario fanno eccezione, per quanto ci consta, solo pochi lungimiranti e corretti Presidenti di sezione di alcuni uffici giudiziari, che hanno comunicare a tutto il personale addetto all’assistenza in udienza che: “in attesa dell’acquisizione del personale tecnico deputato ad effettuare la riproduzione audiovisiva, … allo stato le prove dichiarative continueranno ad essere documentate mediante fonoregistrazione e nei verbali di udienza, nel caso in cui si debba procedere all’assunzione di prove dichiarative, si inserirà la formula Il giudice , letto l’art. 510 c. 2 bis c.p.p. da atto che si procede soltanto alla fonoregistrazione in relazione all’assunzione delle prove dichiarative , stante l’indisponibilità del personale deputato, ex art. 139 c.p.p.., alla riproduzione audiovisiva”.
Per quanto sopra CONFINTESA FP:
- Si riserva di avviare le procedure per la proclamazione dello sciopero del personale.
- Rinnova la richiesta di immediata sospensione della Circolare del 6.03.2023 di tutte le attività del servizio di videoregistrazione messe in atto nei vari uffici in esecuzione della suddetta circolare.
- Procederà con una raccolta firme che farà pervenire all’Amministrazione del personale interessato, in appoggio alle richieste contenute nella presente comunicazione.
- Rappresenta, altresì che seguiranno altre iniziative con partecipazione attiva di tutto il personale per chiedere il riconoscimento di tutte le rivendicazioni alle quali CONFINTESA FP non intende rinunciare e, in particolare,
- PIENO RISPETTO DEGLI IMPEGNI assunti con le OO.SS. sottoscrittrici del Protocollo di intesa del 26/04/2017 e con i lavoratori;
- CONTRATTO INTEGRATIVO
- Previsione della IV Area Elevate professionalità con il riconoscimento dell’impegno, professionalità ed esperienza dei Direttori assunti ante 1997 che meritano di avere un percorso preferenziale nell’Area delle Elevate Professionalità (e taluni anche nella Dirigenza) non escludendo altresì che sia valutata adeguatamente, in via residuale, l’esperienza maturata dai Funzionari in possesso di tutti i titoli e, a seguire i nuovi assunti sia pur con esperienze pregresse maturate al di fuori del Ministero della Giustizia (non si capisce perché non è previsto il doppio accesso interni/esterni).
- Riconoscimento dell’errore, appurato sia dalla giurisprudenza che dal legislatore, di inquadramento dei Cancellieri (e non solo) nella II area (oggi Area Assistenti) che peraltro costituisce il fondamento della “sanatoria” del 21 quater L.132/2015.
- Il passaggio integrale degli ausiliari nella II area anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno (art.52 D.Lvo 165/2001).
- PROGRESSIONI ECONOMICHE.
- CONTRATTAZIONE TEMPESTIVA DEL FUA I CUI FONDI DEVONO ESSERE RIMPINGUATI.
- STABILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE PRECARIO.
- ASSUNZIONE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE VIGENTI.
- ABOLIZIONE VINCOLO QUINQUENNALE DEL PERSONALE NEO ASSUNTO.
- REVISIONE PIANTE ORGANICHE.
- LIBERA MOBILITÀ IN USCITA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- REVISIONE URGENTE DELLA CASSA CANCELLIERI.
Resta a disposizione per ogni chiarimento e porge Cordiali Saluti
Segretario Generale
(Claudia Ratti)
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