ORDINI PROFESSIONALI – Toscana – il personale non è fuori dal “gioco” – Diffidati gli Ordini

Questo il testo della diffida che Confintesa FP ha inviato agli Ordini Professionali atteso che il personale che vi opera è regolamentato dal CCNL Funzioni Centrali.

Anche in Toscana gli Ordini non inviano alcuna comunicazione circa il personale in servizio e relativa organizzazione.

I colleghi che vi operano possono rivolgersi alla nostra Organizzazione per la loro tutela, contattandoci ai riferimenti presenti nel nostro sito.

https://toscana.confintesafp.it

 

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

 

Confintesa Funzione Pubblica con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.326, 00186 Roma, pec

info@pec.confintesafp.it, legalmente rappresentata dal Segretario Generale Claudia Ratti,

 PREMESSO

– che il presente atto viene sottoscritto in proprio e negli interessi di tutti gli iscritti alla Federazione

Confintesa Funzione Pubblica con particolare riguardo agli iscritti lavoratori dipendenti degli Ordini

professionali;

– che il rapporto di lavoro degli iscritti al suddetto sindacato è attualmente regolato dal CCNL

sottoscritto il 12 febbraio 2018 e valevole per il Triennio 2016-2018;

– che, in materia di responsabilità disciplinare del personale dipendente, l’art. 61, co. 3 e 4 stabilisce

testualmente: “Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari

dei dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le

previsioni dell’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. Il responsabile della struttura presso cui presta

servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale”.

– che l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 espressamente prevede: “1. Per le infrazioni di minore

gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento

disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.

Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto

collettivo. 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria

organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili

con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.3. Le

amministrazioni, previa convenzione non onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle

funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.

– che la norma sopra citata, nel disciplinare forme e termini del procedimento disciplinare, prevede

procedure differenziate a seconda della gravità delle infrazioni, individuando all’uopo due tipologie di

“giudice disciplinare”: il responsabile della struttura, competente ad erogare esclusivamente la

sanzione del rimprovero verbale; l’ufficio per i procedimenti disciplinari, deputato all’irrogazione delle

sanzioni più gravi (dal rimprovero scritto fino al licenziamento senza preavviso);

– che, stante il disposto di cui al comma 2, nella parte in cui stabilisce che ciascuna amministrazione

“individua” – ossia “è obbligata ad individuare” – un ufficio per i procedimenti disciplinari, entrambe le

figure giudicanti sono obbligatorie per legge;

– che la duplicità degli organi giudicanti risponde al principio di tutela del diritto inviolabile alla difesa

di cui all’art. 24 Cost., valido anche in ambito disciplinare;

– che, inoltre, la scelta del termine “ufficio” da parte del Legislatore lascia intendere che deve trattarsi

di un organo amministrativo – e non politico – dell’ente;

– che la norma riconosce, altresì, alle Amministrazioni la facoltà di prevedere una gestione unificata, di

tipo consorziale, delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

– che, tuttavia, nelle ipotesi in cui, per le ridotte dimensioni organizzative dell’Amministrazione, non sia

possibile istituire un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari, la richiamata “facoltà” di prevedere

la gestione unificata è da considerarsi obbligatoria, stante l’obbligo di tenere distinte le due procedure

in ragione della gravità delle infrazioni;

– che, infatti, la Suprema Corte ha così sancito; “…nel pubblico impiego contrattualizzato trova

applicazione anche con riferimento alla dirigenza sanitaria il principio di cui all’art. 59 del d.lgs. n.

165/01 secondo il quale tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente

dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche organo competente alla

irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la

conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso dal predetto ufficio è illegittimo e

la sanzione è affetta da nullità …” (Cass. Sez. lav. n. 1478 del 27/1/2015 );

– che, di contro, in numerosi Ordini professionali di ridotte dimensioni, le funzioni disciplinari nei

confronti del personale dipendente vengono svolte unicamente e direttamente dal Presidente in carica

il quale, non solo è organo politico di origine elettiva ma, in palese violazione dell’obbligo di duplicità

delle procedure disciplinari, esercita il relativo potere disciplinare tanto nelle ipotesi di sanzioni più lievi

(rimprovero scritto, censura), quanto in quelle più gravi;

– che tale situazione appare ancor più grave ove si consideri che il potere esercitato non deriva allo

stesso da una norma ordinamentale dell’ente, ma da mera autoinvestitura, con conseguente lesione

del diritto di difesa dei dipendenti;

– che invero, solo l’esistenza di un atto organizzativo interno (statuto, regolamento, ecc.) legittima la

concentrazione del potere disciplinare in capo ad un’unica persona (in luogo di un organo collegiale);

– che in tal senso la Suprema Corte ha stabilito “in materia di pubblico impiego privatizzato, ciascuna

amministrazione ha, infatti, il potere di individuare l’ufficio competente di provvedimenti disciplinari

secondo il proprio ordinamento” (Cass., Sez. lav. 12 giugno 2015, n. 12245)

– che tale comportamento ha come conseguenza non solo la violazione del diritto di difesa del

dipendente, ma soprattutto la violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento

della P.A. (art. 97 Cost.);

– che, in particolare, è accaduto che in alcuni Ordini, le sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti si

fondassero su accuse assolutamente pretestuose, frutto di una ritorsione personale del Presidente a

fronte delle richieste di contrattazione integrativa invocate dal personale in quanto espressamente

previste nel CCNL di categoria;

– che, proprio in considerazione di iniziative personalistiche e non obiettivamente fondate, si rende

tanto più necessaria l’istituzione di una gestione unificata esterna delle funzioni dell’ufficio competente

per i procedimenti disciplinari per gli Ordini professionali “a scarsa densità di iscritti”, da effettuarsi

mediante un’azione di coordinamento delle rispettive Federazioni/Consigli Nazionali con riferimento,

quanto meno, a realtà territoriali contigue

Tutto ciò premesso la scrivente

DIFFIDA

 i suddetti Organi, onde evitare gravi disparità di trattamento fra i dipendenti di Ordini di consistenti

dimensioni e quelli di piccole dimensioni, a voler porre tempestivamente in essere tutti le iniziative

idonee a consentire l’istituzione di una gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i

procedimenti disciplinari tra gli Ordini professionali di piccole dimensioni, avuto riguardo al principio di

contiguità territoriale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente.

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

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