ORDINI PROFESSIONALI – Toscana – il personale non è fuori dal “gioco” – Diffidati gli Ordini
Questo il testo della diffida che Confintesa FP ha inviato agli Ordini Professionali atteso che il personale che vi opera è regolamentato dal CCNL Funzioni Centrali.
Anche in Toscana gli Ordini non inviano alcuna comunicazione circa il personale in servizio e relativa organizzazione.
I colleghi che vi operano possono rivolgersi alla nostra Organizzazione per la loro tutela, contattandoci ai riferimenti presenti nel nostro sito.
https://toscana.confintesafp.it
ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA
Confintesa Funzione Pubblica con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.326, 00186 Roma, pec
info@pec.confintesafp.it, legalmente rappresentata dal Segretario Generale Claudia Ratti,
PREMESSO
– che il presente atto viene sottoscritto in proprio e negli interessi di tutti gli iscritti alla Federazione
Confintesa Funzione Pubblica con particolare riguardo agli iscritti lavoratori dipendenti degli Ordini
professionali;
– che il rapporto di lavoro degli iscritti al suddetto sindacato è attualmente regolato dal CCNL
sottoscritto il 12 febbraio 2018 e valevole per il Triennio 2016-2018;
– che, in materia di responsabilità disciplinare del personale dipendente, l’art. 61, co. 3 e 4 stabilisce
testualmente: “Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari
dei dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le
previsioni dell’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. Il responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale”.
– che l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 espressamente prevede: “1. Per le infrazioni di minore
gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento
disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo. 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria
organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili
con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.3. Le
amministrazioni, previa convenzione non onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle
funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
– che la norma sopra citata, nel disciplinare forme e termini del procedimento disciplinare, prevede
procedure differenziate a seconda della gravità delle infrazioni, individuando all’uopo due tipologie di
“giudice disciplinare”: il responsabile della struttura, competente ad erogare esclusivamente la
sanzione del rimprovero verbale; l’ufficio per i procedimenti disciplinari, deputato all’irrogazione delle
sanzioni più gravi (dal rimprovero scritto fino al licenziamento senza preavviso);
– che, stante il disposto di cui al comma 2, nella parte in cui stabilisce che ciascuna amministrazione
“individua” – ossia “è obbligata ad individuare” – un ufficio per i procedimenti disciplinari, entrambe le
figure giudicanti sono obbligatorie per legge;
– che la duplicità degli organi giudicanti risponde al principio di tutela del diritto inviolabile alla difesa
di cui all’art. 24 Cost., valido anche in ambito disciplinare;
– che, inoltre, la scelta del termine “ufficio” da parte del Legislatore lascia intendere che deve trattarsi
di un organo amministrativo – e non politico – dell’ente;
– che la norma riconosce, altresì, alle Amministrazioni la facoltà di prevedere una gestione unificata, di
tipo consorziale, delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
– che, tuttavia, nelle ipotesi in cui, per le ridotte dimensioni organizzative dell’Amministrazione, non sia
possibile istituire un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari, la richiamata “facoltà” di prevedere
la gestione unificata è da considerarsi obbligatoria, stante l’obbligo di tenere distinte le due procedure
in ragione della gravità delle infrazioni;
– che, infatti, la Suprema Corte ha così sancito; “…nel pubblico impiego contrattualizzato trova
applicazione anche con riferimento alla dirigenza sanitaria il principio di cui all’art. 59 del d.lgs. n.
165/01 secondo il quale tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente
dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche organo competente alla
irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la
conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso dal predetto ufficio è illegittimo e
la sanzione è affetta da nullità …” (Cass. Sez. lav. n. 1478 del 27/1/2015 );
– che, di contro, in numerosi Ordini professionali di ridotte dimensioni, le funzioni disciplinari nei
confronti del personale dipendente vengono svolte unicamente e direttamente dal Presidente in carica
il quale, non solo è organo politico di origine elettiva ma, in palese violazione dell’obbligo di duplicità
delle procedure disciplinari, esercita il relativo potere disciplinare tanto nelle ipotesi di sanzioni più lievi
(rimprovero scritto, censura), quanto in quelle più gravi;
– che tale situazione appare ancor più grave ove si consideri che il potere esercitato non deriva allo
stesso da una norma ordinamentale dell’ente, ma da mera autoinvestitura, con conseguente lesione
del diritto di difesa dei dipendenti;
– che invero, solo l’esistenza di un atto organizzativo interno (statuto, regolamento, ecc.) legittima la
concentrazione del potere disciplinare in capo ad un’unica persona (in luogo di un organo collegiale);
– che in tal senso la Suprema Corte ha stabilito “in materia di pubblico impiego privatizzato, ciascuna
amministrazione ha, infatti, il potere di individuare l’ufficio competente di provvedimenti disciplinari
secondo il proprio ordinamento” (Cass., Sez. lav. 12 giugno 2015, n. 12245)
– che tale comportamento ha come conseguenza non solo la violazione del diritto di difesa del
dipendente, ma soprattutto la violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento
della P.A. (art. 97 Cost.);
– che, in particolare, è accaduto che in alcuni Ordini, le sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti si
fondassero su accuse assolutamente pretestuose, frutto di una ritorsione personale del Presidente a
fronte delle richieste di contrattazione integrativa invocate dal personale in quanto espressamente
previste nel CCNL di categoria;
– che, proprio in considerazione di iniziative personalistiche e non obiettivamente fondate, si rende
tanto più necessaria l’istituzione di una gestione unificata esterna delle funzioni dell’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari per gli Ordini professionali “a scarsa densità di iscritti”, da effettuarsi
mediante un’azione di coordinamento delle rispettive Federazioni/Consigli Nazionali con riferimento,
quanto meno, a realtà territoriali contigue
Tutto ciò premesso la scrivente
DIFFIDA
i suddetti Organi, onde evitare gravi disparità di trattamento fra i dipendenti di Ordini di consistenti
dimensioni e quelli di piccole dimensioni, a voler porre tempestivamente in essere tutti le iniziative
idonee a consentire l’istituzione di una gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari tra gli Ordini professionali di piccole dimensioni, avuto riguardo al principio di
contiguità territoriale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente.
Segretario Generale
(Claudia Ratti)