Mansioni superiori: la Corte di Cassazione chiarisce alcuni punti
In tema di mansioni superiori, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 13579 del 04.07.2016, ha ribadito alcuni importanti principi.
L’impiegato cui sono state assegnate mansioni superiori, sempre che le stesse siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni, devono essere equamente retribuite, Questo vale anche nel caso che l’utilizzazione del dipendente avvenga in mansioni che siano state irregolarmente acquisite.
In caso di reggenza del pubblico ufficio (sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare), vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori; nel caso si tratti di uffici ministeriali, l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo quando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori.