Toscana: La Madia sforna circolari come se piovesse! Ecco l’ultima in fatto di risoluzione del rapporto di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015 è stata pubblicata la circolare del Ministro Madia diretta ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Ci soffermiamo sull’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), che ha introdotto nuove disposizioni in materia di “incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza” dirette ad evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle mministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilita’ nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti piu’ giovani.

Le nuove disposizioni sono dirette ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni e prevalgono su disposizioni precedenti, anche speciali, che da intendersi abrogate qualora consentano il conferimento di incarichi o cariche, rientranti tra quelli ormai vietati, a soggetti in quiescenza. La circolare, indica, la data del 25 giugno 2014 a decorrere dalla quale si applicano i nuovi divieti che riguardano gli atti con il quale l’autorita’ titolare del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi, come gli atti di controllo.

La nuova disciplina, che si applica a tutte le Amministrazioni pubbliche nonché alle autorità indipendenti, compresa la Consob, riguarda incarichi conferiti a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza a decorrere dal 25 giugno 2014 con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso. Nella circolare si precisa, quindi, che la data alla quale occorre fare riferimento, ai fini dell’applicazione del divieto, e’ quella della nomina o del conferimento dell’incarico, quindi dell’atto con il quale l’autorita’ titolare del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi, come gli atti di controllo. Non  incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data, anche se alla stessa data il trattamento economico o compenso non era ancora stato definito. 

Sugli incarichi vietati la circolare individua espressamente gli incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle  amministrazioni e negli enti e societa’ controllati.

È, invece, consentito:
– il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza;
– il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attivita’ legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza;
– il conferimento ai soggetti in quiescenza, nel rispetto di talune condizioni, di incarichi di ricerca, inclusa la responsabilita’ di un progetto di ricerca;
– il conferimento di incarichi di docenza; – il conferimento di incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, cosi’ come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche,  la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali;
– il conferimento di incarichi dei commissari straordinari, nominati per l’amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici e per i sub-commissari eventualmente nominati;
– il conferimento di incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purche’ non abbiano, in  base alle disposizioni organizzative dell’amministrazione stessa, natura dirigenziale. 

Da ultimo la circolare si occupa degli incarichi gratuiti precisando che la nuova disciplina dispone che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne’ rinnovabile.

Ora vedremo se davvero si avrà lo svecchiamento previsto oppure fioriranno tanti soggetti in quiescenza….

circolare_n_2_del_19_febbraio_2015 risoluzione rapporto di lavoro

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