Contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori disabili

Pubblichiamo un contributo pervenutoci sulla contribuzione figurativa relativa ai lavoratori disabili.

La Legge 23 dicembre 2000, n.388, all’articolo 80, comma 3, dispone che:

“A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti…nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

La norma riguarda esclusivamente i lavoratori disabili e non i loro familiari. Sul tema l’INPS e l’INPDAP hanno diffuso proprie circolari applicative. La Circolare INPS nr.29 del 30 gennaio 2002 e l’Informativa INPDAP nr.75 del 27 dicembre 2001 forniscono informazioni analoghe: ribadiscono quali sono le categorie di lavoratori ricomprese nell’ambito di applicazione della normativa, confermano che il beneficio consiste nella concessione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di cinque anni di contributi figurativi, che l’attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati, corredata di idonea documentazione, che sono destinatari del beneficio i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2002 che possano far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità nella percentuale di legge.

Questo significa che la concessione dei contributi figurativi non è riconosciuta per gli anni, pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%.

Una successiva Circolare INPDAP (n.36 dell’8 luglio 2003) ha precisato che nel caso vi sia un miglioramento delle condizioni del lavoratore tali da comportare una riduzione dell’invalidità riconosciuta inferiore al 74%, i contributi figurativi vengono computati limitatamente al periodo in cui era certificata la percentuale di invalidità richiesta.

La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello della pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.

La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

La maggiorazione di anzianità va attribuita all’atto della liquidazione della pensione: questo comporta che, in caso di operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali, spetterà al fondo destinatario della ricongiunzione tener conto della maggiorazione spettante al momento della liquidazione della pensione.

Influenza dei contributi figurativi sull’entità della pensione

La circolare INPS 29/2002 afferma che “La maggiorazione convenzionale di cui all’art.80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.”

La circolare INPDAP 75/2001 riporta invece due interpretazioni contrastanti fra loro.

In un punto si afferma: “In particolare, lo stesso (beneficio) dovrà essere attribuito con le stesse modalità previste per i lavoratori non vedenti, ovvero, tenendo presente la collocazione temporale della prestazione lavorativa effettuata sussistendo la condizione invalidante di cui sopra ed ha effetto sulla sola quota di pensione determinata con il sistema retributivo.”

In un altro si dice genericamente che “Il riconoscimento del beneficio di cui trattasi influisce anche sulla misura della pensione, atteso che il dettato normativo contempla espressamente l’incremento dell’anzianità contributiva”.

Il Portale di informazione e documentazione sulle tematiche della disabilità Superabile.it chiarisce quale sia la prassi in un articolo del 9 gennaio 2009.

“Per quanto riguarda l’efficacia della maggiorazione contributiva sulla misura della pensione, il dettato normativo prevede espressamente l’incremento dell’anzianità contributiva…Partendo da questa premessa, sono contraddittorie le conclusioni cui arrivano gli Enti previdenziali: la circolare Inps n.29/2002 non ritiene che detti periodi possano valere per la determinazione della misura della pensione ma solo per il raggiungimento del diritto al pensionamento. Secondo l’interpretazione dell’Inpdap, invece, il beneficio influisce anche sulla misura della pensione, proprio con riferimento alla maggiorazione dell’anzianità contributiva prevista dalla norma”.

Secondo prassi, si opera una distinzione in rapporto alle modalità di calcolo della pensione: la disposizione sarà operante nel caso in cui la pensione sia calcolata col sistema retributivo, mentre non avrà rilevanza per le pensioni o le quote di pensioni (nel sistema misto) liquidate col sistema contributivo. Quindi l’accredito figurativo influisce anche sulla misura della pensione nel sistema retributivo, non influisce nel sistema contributivo ed influisce solo sulla misura della quota liquidata col sistema retributivo nel sistema misto.

Siamo di fronte ad un altro esempio di come, nel nostro Paese, si sia provveduto a proteggere sempre di più chi era già protetto a scapito delle nuove generazioni: per un lavoratore disabile che inizia a lavorare oggi, magari anche ad un’età relativamente avanzata ed il cui sistema pensionistico ricade completamente nel contributivo, con la prospettiva di una pensione certamente modesta, non ha molto senso avere la possibilità di lasciare anticipatamente il lavoro se non c’è un adeguamento del valore economico della pensione ai contributi figurativi riconosciuti. (E. Milaneschi)

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